Il Ten. Antonio Parisi chiarisce: le multe per autovelox fatte a Vitulazio sono regolari

Il Ten. Antonio Parisi chiarisce: le multe per autovelox fatte a Vitulazio sono regolari

VITULAZIO – Ringraziamo in anticipo il Ten. Antonio Parsi, che ci ha chiarito tempestivamente le perplessità di alcuni lettori in merito alle multe per autovelox su strade non comunali da parte di vigili di Vitulazio. Pubblichiamo solo ora il comunicato per problemi tecnici. Questo il testo inviatoci:

“A riscontro dell’articolo apparso sulla testa giornalistica on-line caleno24ore si comunica per chiarezza, intendimento e informazione quanto di seguito riportato:

 

La Polizia municipale e/o Provinciale ha competenza all’accertamento delle violazioni commesse su un tratto di Strada Statale e/o Provinciale, ricadente in territorio comunale? (a cura del Ten. Antonio Parisi Com.te Città di Vitulazio)

 

Per la Corte di Cassazione la risposta è positiva, di conseguenza le multe elevate sono valide.

Così la Suprema Corte, con la sentenza 27 settembre 2011, n. 19755, con cui i giudici hanno, altresì, ribadito alcuni punti fermi nella “spinosa” materia della opposizione ai verbali di contestazione per la violazione dei limiti di velocità.

La questione oggetto di controversia consisteva nella opposizione avverso il verbale della polizia municipale (violazione, appunto, dei limiti di velocità) da parte di un automobilista che percorreva una strada secondaria extraurbana.

Sia il giudice di pace che il Tribunale in successiva istanza accoglievano l’opposizione per la mancata contestazione immediata della infrazione commessa, inidoneità tecnica della strumentazione di accertamento, nonché per la carenza di potere da parte della polizia municipale.

Al Comune, inoltre, veniva contestata l’omessa produzione del certificato di omologazione dell’autovelox in uso, anche se ciò risultava dal verbale di accertamento.

Da qui la proposizione del ricorso dinanzi la Suprema Corte da parte del Comune.

I giudici della Corte ribaltano le decisioni di primo e secondo grado accogliendo le motivazioni del ricorrente (del Comune).

Accolti tutti i motivi di ricorso presentati dal Comune, pertanto, alla Corte non rimane altro che cassare la sentenza impugnata e disporre, in favore del Comune, il rimborso delle spese di giudizio.

Nella decisione che qui si commenta si legge testualmente che “Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato. In proposito va osservato quanto segue.

A norma del L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3, “all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria”.

L’art. 57 commi 1° e 2° del cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria “le guardie dei comuni“, con competenza “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”.

Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il “personale che svolge servizio di polizia municipale”, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lett. b), in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente (art.12 D.Lgs. n.285/92 e s.m.i. abilità i corpi di polizia municipale allo svolgimento delle funzioni di polizia stradale nell’ambito dei territori di competenza), dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959 prima e del 1992 poi”.

Il tutto, contrariamente a quanto stabilito da altra sezione della Corte di Cassazione nell’anno 2008 con sentenza n. 5771, richiamata nell’articolo.

Con la speranza che l’argomento sia stato esaustivo, è gradito inviare un caloroso Saluto.

P.S. sulla strada provinciale indicata in articolo la rilevazione delle infrazioni per violazione dei limiti di velocità (art.142 C.d.S.) è stata opera del personale della Polizia Provinciale con autovelox denominato “Telelaser”.

F.to Ten. Antonio Parisi – Com.te Polizia Locale Città di Vitulazio (CE)”

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