Pignataro, l’ex discarica in località “Pezza Tavolella” costa carissima al Comune: maxi condanna al Tar per l’occupazione dei terreni della Pemba srl

Pignataro, l’ex discarica in località “Pezza Tavolella” costa carissima al Comune: maxi condanna al Tar per l’occupazione dei terreni della Pemba srl




PIGNATARO M. – Brutta tegola per il Comune di Pignataro Maggiore che, a causa dell’occupazione dei terreni in località “Pezza Tavolella” ai tempi della seconda Amministrazione Magliocca, è costretta non solo a riconsegnare i fondi ma anche a risarcire pesantemente la società Pemba in Liquidazione srl.
Nel dicembre del 2007, in piena emergenza rifiuti, il sindaco Giorgio Magliocca – con ordinanza 153/2017 – dispose l’occupazione per quattro mesi di un’area di 1500 mq per lo stoccaggio dei rifiuti alle spalle della stazione ferroviaria. A distanza di un mese, però, il primo cittadino – con ordinanza numero 17/2008 – ordinò l’estensione dell’occupazione ad uno spazio di 5000 mq sempre appartenente alla Pemba srl – società fondata nel 2005 e che all’epoca vedeva tra i proprietari Giovanni Verazzo, l’imprenditore calabrese Andrea Sguazzini (socio di maggioranza) e Anna Maria Felaco (moglie di Mario Natale, l’avvocato ex proprietario del tabacchificio una volta presente in zona Asi). L’occupazione in questo caso sarebbe dovuta durare sei mesi.
Nel 2014, dopo aver presentato un primo ricorso al Tribunale ordinario, la società (oggi Pemba in Liquidazione srl) si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio chiamando in causa il Comune e chiedendo 45mila euro a titolo di indennità di occupazione, oltre al risarcimento dei danni e alla restituzione dell’area. Nel procedimento si sono costituite anche la S.A.P. Immobiliare s.r.l., la Terzo Cerchio di Andrea Sguazzini & C. s.a.s. e Anna Maria Felaco, le quali chiedevano, in qualità di cessionarie della res litigiosa, l’estensione in loro favore degli effetti della pronuncia a definizione del giudizio.
A conclusione dell’udienza del 12 gennaio scorso, la seconda sezione Bis ha accolto il ricorso. Nella sentenza depositata il 9 marzo 2021, i giudici scrivono: “La mancata restituzione dell’area (che, come detto, ha trovato conferma nelle risultanze della consulenza tecnica e non appare essere stata efficacemente confutata dal Comune, che non è riuscito a dare una compiuta dimostrazione delle sue tesi) non può che fondare il diritto della ricorrente ad ottenere dall’Amministrazione Comunale gli importi corrispondenti all’occupazione dell’area stessa che sono stati correttamente e precisamente specificati dal CTU in applicazione degli artt. 22 bis e 50 del DPR n. 327/2001 fino alla data di deposito della relazione in complessivi € 97.696,87. A tale somma, dovuta, come detto, a titolo di indennità di occupazione, determinata in base ai parametri di cui alla tabella a pag 19 della relazione peritale, che è stata ultimata nel dicembre 2012, devono poi aggiungersi gli ulteriori importi da calcolarsi da parte dell’Amministrazione Comunale stessa da tale data fino al deposito della presente sentenza, secondo i criteri utilizzati in rapporto alla “III ordinanza” (superficie di occupazione: 5000 mq, valore commerciale del terreno al mq 45 €/mq, valore commerciale totale € 225.000,00 ecc.)”.
Per cui il Comune dovrà pagare l’indennità di occupazione con i relativi interessi, restituire l’area occupata – previo ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione delle opere eseguite per lo stoccaggio dei rifiuti e pulizia dai materiali estranei al sito – e pagare le spese di lite liquidate in 3000 euro.

Leggi la sentenza: Sentenza – Pemba:Comune di Pignataro

Red. Cro.

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