I Giudici della Sezione “Misure di Prevenzione” hanno sospeso l’interiettiva Antimafia a carico della DHI Spa e reintegrano il vitulatino Di Nardi nella totale gestione della sua società che si occupa di rifiuti. Ci sarà un “controllore giudiziario” per conto della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli

I Giudici della Sezione “Misure di Prevenzione” hanno sospeso l’interiettiva Antimafia a carico della DHI Spa e reintegrano il vitulatino Di Nardi nella totale gestione della sua società che si occupa di rifiuti. Ci sarà un “controllore giudiziario” per conto della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli

VITULAZIO – La Sezione “Misure di Prevenzione” del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dal Giudice Massimo Urbano e composta dai Magistrati Corina Forte e Francesco Balato, a seguito dell’udienza svoltasi lo scorso 2 maggio, nella giornata di oggi (12 giugno) ha depositato un decreto che “sospende” l’informazione d’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta ed a carico della “Dhi -Di Nardi Holding Industriale Spa” dell’imprenditore Alessandro Di Nardi.

I Giudici della “Sezione Misure di Prevenzione” del Tribunale sammaritano hanno accolto l’istanza presentata dall’avvocato Dezio Ferraro, legale della società che si occupata del settore rifiuti e di proprietà della famiglia Di Nardi di Vitulazio, anche in considerazione delle conclusioni presentate dal Pubblico Ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dr. Alessandro D’Alessio.

I Giudici della “Sezione di Prevenzione”, sebbene una serie di ricorsi pendenti innanzi ai Tribunali amministravi (TAR di Napoli e Consiglio di Stato) riguardanti l’Interdittiva Antimafia “spiccata” dalla Prefettura di Caserta e a carico della Dhi Spa di Pastorano, hanno “sospeso” il provvedimento coercitivo “societario” riammettendo a pieno titolo l’imprenditore Alessandro Di Nardi nella gestione diretta della sua società che si occupa del delicato settore rifiuti per conto di Comuni ed altri enti pubblici. Inoltre, i citati Giudici della Sezione “Misure di Prevenzione” hanno provveduto alla nomina un amministratore giudiziario che avrà solo un ruolo di “controllo” e non di “gestione” della Dhi Spa. Si tratterà di una “gestione controllata” anche al fine di evitare ulteriori condotte negative e che durerà fino alla conclusione dei vari giudici penali ed amministrativi in cui è coinvolta l’anzidetta società pastoranese ed operante nel delicato settore dei rifiuti.

Dal decreto della Sezione “Misure di Prevenzione” del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dal Giudice Massimo Urbano e composta dai Magistrati Corina Forte e Francesco Balato, emesso a seguito della udienza dello scorso 2 maggio e depositato nella giornata di oggi (12 giugno), si legge: sussiste, preliminarmente, il presupposto dell’impugnazione dell’interdittiva antimafia (vedi documentazione allegata relativa al ricorso al Tar). Si tratta ora di comprendere se sussista il requisito della “infiltrazione” ovvero “dell’agevolazione” rispetto ad attività criminosa, requisiti come visto richiesti dalla fattispecie. Si tratta poi di comprendere se eventualmente la natura di tali relazioni sia ‘ occasionale”. A tal proposito, va chiarito in premessa che, ai fini dell’inquadramento dell’impresa istante nella categoria soggettiva cui rinvia la norma di riferimento, è necessario scrutinare – sia pure a livello superficiale ed ai soli fini della valutazione dei presupposti dell’linfiltrazione/agevolazione citati sopra il merito dei procedimenti o provvedimenti che hanno messo capo all’interdittiva del prefetto, non per esercitarne un sindacato, ma al solo fine di operare, ove possibile, l’inquadramento dell’istante nelle categorie soggettive cui la norma sul controllo giudiziario fa riferimento .Sul punto, dunque, non solo è necessario prendere contezza dell’oggetto dei procedimenti sintomatici, ritenuti dall’autorità prefettizia dimostrativi dei presupposti per adottare l’interdittiva, al fine di rilevare la presenza delltinfiltrazione/ agevolazione, ma è anche necessario osservare la società in parola onde appurare se i procedimenti sintomatici riflettano un occasionale tentativo di infiltrazione ovvero una occasionale agevolazione rispetto alla pregressa attività della società.

A questo proposito, gli aspetti centrali della vicenda, come emerge dal contenuto dell’interdittiva antimafia, riguardano le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Benito Natale, secondo cui nell’anno 2011 la DHI avrebbe concluso accordi con la società SIA srl di Enzo Papa per il nolo a freddo di automezzi per la raccolta dei rifiuti, pur sapendo che in realtà i proprietari occulti della predetta società fossero Sergio ed Adolfo Orsi, entrambi riconducibili al clan dei casalesi; il fatto che la predetta società avesse fornito incarico di prestazione professionale per gli anni 2012-2014 ad Antonio Scialdone, rinviato a giudizio il 5.12.2016 per il reato di cui all’art. 86 DPR n. 570/1960 aggravato dall’art 7 dl 203/91; che lo stesso Scialdone avesse intrattenuto costanti rapporti lavorativi con la società istante a partire dal dicembre del 2011; che inalterati erano i rapporti fra Di Nardi Alberto e Di Nardi Alessandro (figlio e padre). Quanto al primo motivo alla base della interdittiva, non può non rilevarsi come le dichiarazioni del collaboratore Benito Natale richiamate dal Prefetto risalgono al 2016, quando il dichiarante era già stato condannato con sentenza, passata in giudicato nel 2014, per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose commessa proprio ai danni del legale rappresentante e socio di maggioranza della DHI S.p.A.. La tempistica delle dichiarazioni fa, quindi, sorgere qualche dubbio sulla genuinità delle stesse, tanto più se si vanno a leggere le conclusioni cui è pervenuto il Giudici di legittimità. Nella sentenza, infatti, si dà atto della piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, peraltro affermata sia in primo che in secondo grado, e della inconsistenza delle argomentazioni difensive sia del Fusco che del Natale, entrambi condannati per quei fatti. Tuttavia, dalla informativa dei Carabinieri di Caserta del 14.4.2015 si ricava che in realtà in quel periodo furono rinvenuti in un fondo riconducibile alla famiglia Di Nardi tre autocompattatori per il trasporto dei rifiuti che erano uno di proprietà della SIA S.r.l. e due della Flora Ambiente S.r.l., società entrambe riconducibili ai fratelli Sergio e Michele Orsi. A questo si aggiunga la circostanza; che la famiglia Di Nardi originariamente nasce come impresa impegnata nella rivendita di pneumatici e solo nel febbraio 2009 comincia l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi con la DHI S.p.A., acquisendo da subito importanti fette di mercato. In ogni caso, anche a voler dare per buone le dette dichiarazioni, in mancanza di ulteriori elementi, il noleggio a freddo dei mezzi da parte della DHI S.p.A. sapendo che quei mezzi in realtà appartenevano ai fratelli Orsi, imprenditori di riferimento del clan dei casalesi e di cui il Natale sarebbe stato un mero prestanome, rientrerebbe in quella condotta agevolatrice richiesta dall’articolo 34-bis, tanto più che, per come risulta dalle fatture depositate in atti, il noleggio avrebbe riguardato due mezzi per i mesi di settembre e novembre del 2011, anche se gli autocompattatori erano tre e due di un’altra società. Infatti, prima di questa informativa ed anche dopo, ad eccezione di quelle richiamate da ultimo nel provvedimento interdittivo, non vi sono nel carteggio tra la Prefettura e gli organi incaricati di raccogliere e trasmettere le informazioni necessarie ai sensi dell’art. 91 d lgs 159/2011, segnalazioni di rilievo ai fini antimafia. Quanto alle vicende che riguardano Scialdone Antonio, con il quale la società avrebbe intrattenuto rapporti lavorativi dal 2011, anche se dalla lettura della interdittiva si ricava un coinvolgimento di quest’ultimo in scenari di tipo camorristico per essere stato rinviato a giudizio per corruzione elettorale ai sensi dell’art. 86 del DPR 570/1986 aggravato dall’articolo 7 dl 203/1991, non ritiene il Tribunale che questi aspetti facciano propendere anche per un pieno e stabile coinvolgimento dell’azienda ricorrente in situazioni di analogo tipo. Nella fattispecie, infatti, si tratterebbe della promessa fatta dallo Scialdone e dalla di lui sorella, candidata alle elezioni comunali di Vitulazio del 2009, al Fusco Maurizio (soggetto in odore di appartenenza alla fazione Schiavone del clan dei casalesi per la zona di Bellona e Vitulazio) di assunzione della moglie in cambio del suo sostegno elettorale. Una vicenda, quindi, ben delimitata da un punto di vista temporale e che non è più di tanto indicativa di uno stabile inserimento dello Scialdone, e quindi della società DHI S.p.A. con cui aveva una duratura collaborazione, in contesti di tipo associativo. Queste ultime vicende, quindi, più che costituire elementi fondanti del provvedimento prefettizio lo vanno piuttosto a colorare insieme alle vicende giudiziarie che hanno riguardato il Comune di Maddaloni, dandogli maggiore pregnanza, ma rilevando, a ben vedere, soprattutto ai diversi fini delle misure cautelari di cui all’art. 32 del dl 90/17, pure adottate nel caso di specie. Null’ altro viene evidenziato nella informativa presupposto del presente procedimento che faccia pensare ad una contaminazione dell’attività aziendale e di impresa più penetrante ed incisiva e soprattutto radicalizzata. Tali essendo dunque gli elementi informativi rilevanti, ritiene il Collegio che gli aspetti di criticità che hanno interessato la società ricorrente ed i soci della stessa, in relazione alle citate vicende, si possano riflettere, anche in considerazione del settore di interesse dell’azienda, quali segnali di una concreta agevolazione del clan camorristico dei casalesi, ma che tale agevolazione, per le considerazioni in parte già effettuate, possa ritenersi occasionale nel senso prima specificato. Ne deriva, pertanto, l’accoglimento della istanza in presenza dei presupposti legittimanti. Per le ragioni esposte, l’istanza formulata dalla Eurostrade S.r.l. deve essere accolta con applicazione del controllo giudiziario delle aziende per il periodo di anni due, tenuto conto della realtà aziendale da controllare e della natura dell’attività svolta. Va pertanto nominato un giudice delegato e un amministratore giudiziario il quale riferirà periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, al giudice delegato e al pubblico ministero le attività di controllo espletata. Quanto alla nomina del secondo, essendo pendente anche una misura ex art. 32 DL 90/2014 emessa in data 18.1.2018, pare opportuno al Collegio individuare il soggetto deputato al controllo giudiziario in uno dei commissari nominati dal Prefetto, onde evitare inutili sovrapposizioni e dannose interferenze. A tal fine, vengono impartiti i seguenti compiti ed i seguenti obblighi: il controllore giudiziario dovrà affiancare gli organi di amministrazione della società nei compiti gestionali con obbligo dell’ amministratore della società di comunicargli preventivamente gli atti di gestione maggiormente significativi, in particolare affidamenti di incarichi a terzi e contratti di noleggio automezzi, e comunque, entro dieci giorni dal suo compimento, ogni atto assunto o deliberato quando comporti una spesa superiore ai 5.000,00 euro; l’amministratore della società ed i sindaci dovranno relazionare immediatamente il controllore giudiziario sullo stato patrimoniale aggiornato della società, le esposizioni pendenti, i contratti di appalto in corso ed in fase di aggiudicazione e quelli conclusi con terzi per la loro esecuzione, mettendo a disposizione dello stesso ogni altro documento contabile e societario ritenuto utile ai fini del controllo impone all’amministratore della società di adottare, se ancora mancanti, ed attuare efficacemente idonee misure organizzative ai sensi del d.lgs 231/2001. L’amministratore della società dovrà, altresì, comunicare al controllore giudiziario tutte le disponibilità finanziarie della società autorizzando le banche di appoggio e gli altri istituti interessati a trasmettere ogni mese gli estratti delle operazioni in entrata ed in uscita riconducibili alla società stessa nonché, a richiesta del controllore giudiziario, ogni documento bancario e finanziario che questo dovesse ritenere utile per lo svolgimento del suo incarico; impone ai titolari delle quote della società di comunicare al controllore i propri conti correnti; dispone che l’amministratore/controllore giudiziario relazioni bimestralmente al giudice delegato ed al Pubblico Ministero presso la DDA sugli esiti del controllo. Rinvia ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale spettante al nominato controllore giudiziario da porsi integralmente a carico della società richiedente. Per questi motivi accoglie l’istanza e per l’effetto ammette la DHI S.p.A. al controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis d lgs 159/2011 per il periodo di anni due. Nomina Giudice delegato alla procedura il dott. Massimo Urbano ed amministratore giudiziario incaricato del controllo il dott. Pietro Luca Bevilacqua. Rinvia per la individuazione degli obblighi e dei compiti alla parte motiva. S. Maria C.V., così deciso nella camera di consiglio successiva all’udienza del 2 maggio 2018”.

12-06-2018

Alfredo Di Lettera

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